Serve un permesso per costruire un piazzale in cemento?

Serve un permesso per costruire un piazzale in cemento?

Secondo la legge (1), un piazzale in cemento equivale a una nuova costruzione, visto che determina un consumo di suolo, una trasformazione irreversibile e, quindi, è necessario un permesso per costruirlo.

Questo è ciò che è stato ribadito – a grandi linee – da una recente sentenza del TAR Umbria (2) che, tra le altre cose, ha anche delineato quale titolo è necessario per la realizzazione di un piazzale di cemento.

Vediamo di riassumente i dettami della citata sentenza.

Secondo il TAR le opere consistenti nella realizzazione di un piazzale non rientrano, per natura ed entità, nella cerchia di opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, dato che svolgono funzioni di sosta e manovra di automezzi.

Si tratta di opere, in altre parole, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, che la legge (3) colloca nell’ambito dell’attività edilizia libera, per la quale è prevista solo una comunicazione dell’inizio dei lavori. In assenza della quale – tuttavia – si applica una sanzione pecuniaria (4).

Riepilogando: per la realizzazione un piazzale in cemento è necessaria una comunicazione di inizio lavori.

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(1) Art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
(2) TAR Umbria, sent. 21 giugno 2018 n. 403
(3) Art. 6 comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
(4) T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5116